CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio
sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice
del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue
successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge,
devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla
normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi
di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario
a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto
turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”,
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore
alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno
una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni
Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo
una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica
del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/
i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale,
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata,
con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente
presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio
carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico,
da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa
e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo,
risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria
e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto
in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in
vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica
del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui
sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso
in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione
del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere
dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma
dell’articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e
caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito
e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod.
Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi
di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo
o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà
essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della
richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui
ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende
accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione
pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma
fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri
servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta
alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura
pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della
data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le
ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89
Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito
della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini
italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate
alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione
necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento
presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza
di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza
e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare,
il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2)
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che
indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale
sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale
prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il
venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra
indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione,
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari,
disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità
dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a
meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei
servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla
sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità
dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli
artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.
15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo
a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito
o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà
essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore,
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località
di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori
che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di
insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o
meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
Brevivet S.p.A. partecipa alla formazione del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art.
100 del Codice del Consumo.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero
di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17
a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite
alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7
comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate nel settembre 2007
dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet
Il presente catalogo è stato redatto in conformità all’art. 88 (Programmi di viaggio)
della Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15 - Testo unico delle Leggi Regionali in
materia di Turismo - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del
19 luglio 2007, 2° supplemento ordinario al n. 29.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 La legge
italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all’estero.